IL MIO 110% RISPONDE
Per i costi professionali un riaddebitamento omogeneo
COSTI PROFESSIONALI
RIBALTATI AL CONDOMINIO
Quesito
Un’impresa edile ha stipulato un contratto di appalto con un condominio al fine di realizzare gli interventi che rientrano nel perimetro di applicazione del Superbonus, quali cappotto termico, sostituzione degli infissi, impianto fotovoltaico, sostituzione delle caldaie. L’Impresa, giusto mandato senza rappresentanza rilasciato dal condominio, si è accollata le spese dei professionisti (asseveratore, certificatore e direttore dei lavori). Come da indicazioni dell’Agenzia delle entrate, l’impresa edile dovrà provvedere (i) a ripartire la spesa dei professionisti in base ai singoli interventi agevolati (ripartizione che già è stata eseguita nel computo metrico al fine di stabilire il «prezzo» dei singoli interventi) e (ii) a «ribaltare» i relativi costi professionali, senza maggiorazioni, al condominio. Il «ribaltamento» o «riaddebito» dei costi professionali al condominio avverrà indicando specificatamente i servizi professionali nella fattura emessa al condominio. In tale contesto, l’aliquota Iva si applica al 10% su tutto l’importo dell’intervento edile oppure al 22% sulla parte del ribaltamento dei costi professionali?
Risposta
Il ribaltamento dei costi professionali rientranti nello schema negoziale del mandato senza rappresentanza origina allorquando un soggetto procede a «rifatturare» o meglio «riaddebitare» alla propria controparte le somme spese per acquistare i servizi in nome proprio ma per conto del mandante. In sostanza, con riferimento alla fattispecie prospettata, il mandante (condominio) incarica il mandatario (impresa edile) di provvedere direttamente all’acquisizione dei servizi professionali presso terzi (professionisti), sostenendo il costo in prima battuta per poi rifatturarlo al mandante per l’importo pagato al fornitore dei servizi. Ciò premesso, occorre precisare che, nell’ambito del mandato senza rappresentanza, in virtù di quanto statuito dall’art. 3, comma 3, dpr 633/1972 (decreto Iva), «le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario». La totale equiparazione dei servizi ricevuti dal mandatario (impresa edile) a quelli da lui resi al mandante (condominio) è stata più volte ribadita dall’Amministrazione finanziaria in diversi documenti di prassi (cfr. risoluzione n. 146/E del 27 settembre 1999, risoluzione n. 170/E del 27 dicembre 1999, risoluzione n. 250/E del 30 luglio 2002, risoluzione n. 261/E del 2 agosto 2002). Da ultimo, la stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito, mediante la risposta all’istanza di interpello n. 520/2020, che, ai fini Iva, l’operazione riaddebitata deve avere la stessa natura di quella originaria. Ciò implica che, a titolo esemplificativo, se il mandato concerne l’acquisto di un servizio professionale con aliquota Iva ridotta (10%) o ordinaria (22%) questo sarà soggetto alla medesima aliquota sia nel passaggio dal fornitore terzo (professionista) al mandatario (impresa edile), sia nel passaggio da questi al mandante (condominio).
CESSIONE CREDITO
E DETRAZIONE: MODALITÀ
Quesito
Ho effettuato il versamento degli oneri di urbanizzazione il 1° luglio 2020, appositamente indicando nella causale del bonifico il riferimento all’art. 119, dl Rilancio. Ho ottenuto il permesso per costruire l’11 novembre 2020 con inizio lavori il 5 marzo 2021. Ai fini del beneficio, posso cedere già il credito maturato nel 2020? In caso di risposta negativa, come procedo alla detrazione?
Risposta
L’art. 121, dl Rilancio, prevede che i soggetti che sostengono, nel periodo interessato dall’agevolazione (1° luglio 2020-30 giugno 2022), spese per gli interventi qualificati possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
L’opzione di cui sopra può essere esercitata solo in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi di cui all’articolo 119, dl Rilancio, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento. La detrazione, operata nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute nel periodo di riferimento, come sopra indicato, sarà invece ripartita in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022.
fonte italiaoggi

